L’aggregazione consente a imprese specializzate in campi diversi di avvalersi della sinergia della rete, per rafforzare il proprio business o per svilupparne uno nuovo, nonché a gestire e superare momenti di crisi, servendosi dell’esperienza delle altre imprese partecipanti, operando eventualmente anche in contesti internazionali.

I contraenti si obbligano, sulla base di un programma comune e predefinito, a:

  • collaborare in forme e ambiti attinenti alle attività delle imprese (es. creazione di un marchio comune, definizione di una politica dei prezzi, creazione di gruppi di acquisto, ecc.);
  • scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica (es. condivisione degli esiti della ricerca, scambio di informazioni commerciali, scambio di prodotti tra segmenti della filiera, ecc.);
  • esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa (es. attività ricerca e sviluppo, gestione di laboratori di analisi, condivisione di piattaforme logistiche, ecc.).

Data la genericità dell’oggetto si ritiene che il contratto di rete sia un contratto di tipo trasversale nel senso che vi sono diverse tipologie di contratto (a mero titolo esemplificativo: il contratto d’opera, il comodato, l’appalto, il consorzio) che potrebbero essere anche di rete qualora la causa degli stessi sia l’accrescimento della capacità innovativa e della competitività delle imprese.

Alla Rete d’Impresa possono partecipare imprenditori e quindi si deve ritenere esclusa la possibilità di partecipazione da parte di professionisti, associazioni, fondazioni, ecc.

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