Il distacco di personale

L’utilizzo distorto della codatorialità promuove la diffusione di meccanismi finalizzati a trarre vantaggi economici attraverso un’evidente violazione di diritti fondamentali dei lavoratori, dando luogo ad ipotesi di somministrazione e distacco illeciti.

A tal proposito la circolare n. 7 del 29 marzo 2018 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ricorda che, ai sensi del comma 4 ter, art. 30 del D. Lgs. n. 276/2003, qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa, l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall’articolo 2103 del codice civile.

Inoltre, per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso.

In generale, per la legittimità del distacco è necessario riscontrare l’interesse e la temporaneità del distacco ma nel caso del contratto di rete l’interesse del distaccante consegue “automaticamente” alla costituzione della rete stessa tra imprese.

 Tuttavia, affinché l’automaticità dell’interesse al distacco e la messa a “fattor comune” dei dipendenti attraverso la codatorialità si producano nei confronti dei terzi, ivi compresi i lavoratori, è necessario che vi sia la preventiva iscrizione nel registro delle imprese del contratto di rete.

Il personale ispettivo verificherà, innanzitutto, l’esistenza di un contratto di rete tra i soggetti coinvolti (distaccante e distaccatario o co-datori) e che lo stesso sia stato regolarmente iscritto nel registro delle imprese.

 Il trattamento retributivo

L’eventuale codatorialità nei confronti di tutti o solo alcuni dei lavoratori dipendenti di ciascuna impresa e la “platea” dei lavoratori che vengono, in questo modo, messi “a fattor comune” al fine di collaborare agli obiettivi comuni, deve risultare nel contratto di rete.

È chiaro, inoltre, che i lavoratori devono essere formalmente assunti, mediante l’assolvimento dei relativi adempimenti di legge (comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro, consegna della dichiarazione di assunzione e registrazioni sul Libro Unico del Lavoro) da una delle imprese partecipanti anche laddove si tratti di socio di cooperativa.

Infine, viene ricordato che, nell’ambito del contratto di rete, sia in relazione alla codatorialità, sia in relazione al distacco, il lavoratore ha diritto al trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo applicato dal datore di lavoro che procede all’assunzione, anche nell’eventualità in cui il datore di lavoro sia una società cooperativa.

In questo contesto gli ispettori porranno attenzione anche alle omissioni contributive che derivino dall’applicazione di un contratto collettivo che non abbia i caratteri dellamaggiore rappresentatività comparativa di settore secondo quanto previsto dell’art. 1, comma 1 del D.L. n. 338/1989.

Poiché i firmatari del contratto di rete sono tutti datori di lavoro nei confronti del personale indicato dallo stesso contratto, e poiché nel caso di specie trova applicazione il principio generale della responsabilità solidale di cui all’art. 29, comma 2, D. Lgs. n. 276/2003, eventuali omissioni afferenti il trattamento retributivo o contributivo espongono a responsabilità tutti i co-datori, a far data dalla messa “a fattor comune” dei lavoratori interessati.

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